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Smaltimento dei rifiuti ferrosi, cosa dice la normativa?

Al fine di evitare danni o procedure nocive per l’ambiente, nella maggior parte dei casi perseguibili penalmente, è sempre consigliabile affidarsi a una ditta abilitata (iscritta all’Albo nazionale dei gestori Ambientali) a condurre in modo adeguato lo smaltimento dei rifiuti ferrosi corrispondenti al codice CER 160117. Spetterà infatti alla ditta prescelta stilare la documentazione corretta a dimostrare l’effettuazione dello smaltimento.

Le semplificazioni per i metalli ferrosi e non ferrosi

Con il Decreto del 1 febbraio 2018, il Ministero dell’Ambiente ha dettato le modalità semplificate per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Tale decreto, previsto dalla Legge n.124/2017, si rivolge a chi esercita attività di raccolta e trasporto e implica alcune semplificazioni per le modalità di tenuta di diffusione e conservazione del Formulario di identificazione nel caso di raccolta presso più produttori-detentori.

Formulario di identificazione dei rifiuti ferrosi

L’operatore che vuole svolgere un’operazione di smaltimento dei rifiuti ferrosi, dovrà produrre quattro copie del formulario di identificazione che dovranno essere compilate da chi ha richiesto il servizio.

Tre documenti rimarranno in possesso della ditta, uno sarà di proprietà del produttore dei rifiuti.

L’attività di raccolta, è specificato sempre nel Decreto, deve, in ogni caso, concludersi nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio. Come previsto sempre dalla normativa sullo smaltimento dei rottami ferrosi, terminata l’operazione, la ditta che ha prelevato i rifiuti, può attivare una serie di processi relativi non solo allo smaltimento ma anche al loro eventuale recupero. Si tratta di una procedura utile e necessaria per il rispetto dell’ambiente.

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