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Dismissione cespiti, la procedura da seguire

Ogni azienda ha l’obbligo di seguire un preciso iter burocratico per effettuare la dismissione dal libro cespiti. Gli obblighi a carico del contribuente, se osservati correttamente, evitano la creazione delle presunzioni riguardanti i beni in evasione di Imposta.

La dismissione cespiti: che cos’è?

La dismissione può verificarsi se il bene non è più utile all’azienda perché superato o logorato, oppure se il bene, a causa di un fatto non dipendente dalle scelte dell’azienda (furto, incendio, ecc.) non è più utile.

Il DPR 10 novembre n.441 (e la sua Circolare Ministeriale 23 Luglio 1998 n. 193E) pone alcune regole base per la dismissione cespiti.

Se il soggetto che sta dismettendo i beni è una società, può accadere che i soci stessi si offrano per prendersi carico direttamente della dismissione dei beni strumentali non più in uso. In questo caso non si ha una dismissione ma la vendita di un bene e la successiva presa di un altro.

Gli aspetti contabili della dismissione

Per la dismissione ci si può trovare di fronte a tre possibilità: l’autoconsumo o la cessione ai soci; la dismissione tramite operatori specializzati; la dismissione autonoma di bene di valore oltre i 10 mila euro. Si può anche procedere con la dimissione autonoma per un valore inferiore di 10 mila euro. In questo caso la dismissione avviene tramite operatori specializzati. Se si segue questa procedura per lo smaltimento dei rifiuti, bisognerà necessariamente raccogliere una documentazione adeguata che comprenda anche il Documento di Trasporto DDT, dal quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento indicando espressamente che si tratta di
trasporto per “rottamazione“.

A ciò va aggiunto il Formulario di identificazione per lo smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere vidimato da Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio.

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