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Dismissione beni strumentali tramite operatori specializzati

Per evitare la presunzione fiscale di cessione, ogni impresa deve seguire un preciso iter burocratico per effettuare la dismissione di beni strumentali.

Questi beni, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio secondo la vita utile del bene. Il valore del costo da utilizzare si valuta dai coefficienti stabiliti dal D.M. 31/12/1988, per quella fiscale.

Va detto che insieme ai beni strumentali, ogni impresa può possedere anche beni merce che, nel breve periodo, sono destinati alla vendita e, se obsoleti, possono essere oggetto di dismissione. Beni strumentali e beni merce possono risultare un elemento sensibile per l’Amministrazione finanziaria.

Ma come avviene la dismissione dei beni strumentali?

Va precisato che la causa di dismissione può essere causata da due ragioni essenziali:

1) Il bene, per eccessivo sfruttamento o perché ormai superato, non è più utile all’impresa;

2) Il bene, per ragioni riguardanti un incendio o un furto, e quindi per ragioni non dipendenti dalle scelte aziendali, non è più utile.

La dismissione si attua seguendo il DPR n 441/97, poi analizzata dalla Circolare Ministeriale n 193/E/1988.

Le imprese, in questo caso, possono trovarsi di fronte a tre differenti opzioni:

  • la prima riguarda l’autoconsumo o la cessione ai soci (dismissione da parte di società);
  • nel secondo caso si parla di dismissione tramite operatori specializzati;
  • nel terzo di dismissione autonoma di beni di valore oltre i 10 mila euro.

C’è poi anche una possibilità di dismissione autonoma per un valore inferiore di 10 mila euro. In questa circostanza puntiamo i fari sulla dismissione tramite operatori specializzati.

Se il contribuente segue questa strada per lo smaltimento dei rifiuti, è indispensabile raccogliere dettagliatamente (e conservare nel caso di verifiche) una specifica documentazione che dovrà comprendere il Documento di Trasporto, DDT, (nel quale deve risultare il trasporto dei beni oggetto dello smaltimento con la precisa indicazione di un trasporto da effettuare per “rottamazione”), e il Formulario di identificazione per lo smaltimento dei rifiuti, che deve essere vidimato da Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio.

Se tali pratiche verranno rispettate senza intoppi, si potrà superare la presunzione di cessione del bene.

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