La gestione degli oli esausti, ecco il documento da compilare
Il Registro oli esausti
La scarsa chiarezza ed omogeneità delle normative che negli anni si sono susseguite in materia di smaltimento degli oli esausti, ha finito per creare confusione su quale sia attualmente il registro da tenere: se quello degli oli usati o quello di carico e scarico dei rifiuti.
Ad esempio, il D.Lgs. 95/92 stabiliva che l’obbligo di tenuta del registro oli usati scattasse solo per quantitativi superiori ai 300 chilogrammi/annui. Nel registro dovevano essere riportati anche i dati quantitativi, per ogni operazione, la provenienza e l’ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.
Oli usati: quale registro tenere?
Nel 2002, il Ministero dell’Ambiente, ha precisato che il registro di carico e scarico dei rifiuti doveva ritenersi sostitutivo del registro degli oli usati previsto dal D.Lgs.95/92. Recentemente un ulteriore chiarimento ha messo la parola fine alla questione, con un atto normativo, il D.Lgs. 152/06.
Tutte le aziende che svolgono come attività il ritiro trasporto e smaltimento dei rifiuti e tutte le ditte che producono rifiuti derivati da lavori industriali o artigianali sono tenute a compilare il documento di carico e scarico rifiuti.
Registro oli minerali esausti
Il registro di oli esausti a cui le aziende devono fare riferimento per registrare la propria produzione è quello di carico e scarico dei rifiuti.
Attualmente il registro di carico e scarico dei rifiuti è l’unico obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati e se l’olio usato è smaltito come rifiuto, vanno registrati anche i movimenti inferiori ai 300 litri.
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Tag: registro carico e scarico rifiuti, Registro oli esausti, smaltimento olio