Stoccaggio oli esausti: la normativa che ne regola il deposito temporaneo
Gli oli esausti rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi. Il loro smaltimento, infatti, potrebbe rivelarsi nocivo per l’ambiente se non dovesse essere portato a termine in maniera attenta e adeguata.
Chi detiene olio esausto in quantità superiore a 300 litri deve stivare il prodotto in modo idoneo, non miscelarlo con sostanze tossiche o nocive, cedere e trasferire gli oli usati ad imprese autorizzate alla loro raccolta e eliminazione. Va comunque ricordato che, se trattati nel modo giusto, gli oli esausti possono essere rigenerati in modo da diventare una risorsa economica di non poco conto.
Stoccaggio oli esausti: la normativa
La normativa sugli oli esausti (che fa capo al D.lgs. n. 95/92 e il DM 392/96 e relative modifiche) prevede ovviamente la regolamentazione del deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi. Da questo punto di vista sarà quindi fondamentale raccogliere l’olio evitando dispersioni sul terreno e impedendo il percolamento in condutture o fogne; stoccare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione con altre sostanze.
I requisiti tecnici per lo stoccaggio di oli esausti (di capacità minore di 500 litri) prevedono un coperchio ermetico, un contenitore polietilene, un indicatore di livello, un boccaporto ermetico carico scarico olio e uno scolafiltri asportabile. Non bisogna mai scordare che il serbatoio di stoccaggio posto fuori terra deve essere sistemato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio.
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