Vidimazione registro carico e scarico rifiuti
Il DLgs 152/2006 specifica quelle che sono le linee guida per una corretta gestione dei rifiuti.
I tre documenti da seguire nel processo di smaltimento, sono il Registro carico e scarico, il Formulario di identificazione e il Modello unico di dichiarazione ambientale.
Vidimazione registro rifiuti
Nel momento in cui si attiva la procedura di smaltimento, è necessario indicare i carichi e gli scarichi dei rifiuti effettuati. A fissare la tracciabilità dei rifiuti è il Registro di carico e scarico. La vidimazione del Registro carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di riferimento ancor prima del suo utilizzo. Prima della vidimazione, il documento dovrà essere compilato adeguatamente. La Camera di Commercio non è tenuta ad effettuare la vidimazione del Registro carico e scarico di documenti con annotazioni già presenti di carico (rifiuto prodotto in azienda e da registrare entro dieci giorni lavorativi dalla produzione) o scarico (rifiuto consegnato a un trasportatore e, anche in questo caso, da registrare entro dieci giorni dal ritiro).
Quando si verifica un carico o uno scarico, sul Registro di carico e scarico va inserito un numero progressivo ai movimenti registrati. Sul documento bisogna anche inserire il codice CER del rifiuto per ogni singola registrazione, con la descrizione precisa del prodotto (in “caratteristiche del rifiuto”).
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