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Gestione Rifiuti: Le prime indicazioni operative del nuovo D.Lgs n. 116/2020

Sono arrivate le prime indicazioni operative che le imprese dovranno rispettare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Le nuove disposizioni, che prevedono obblighi immediati e altre misure che entreranno in vigore in un secondo momento, sono racchiuse nel decreto legislativo n. 116/2020 che va a modificare il vecchio D.Lgs n. 152/2006.

Obbligo dei registri di carico e scarico

L’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti non verrà modificato per i soggetti già obbligati a rispettarlo. Rispetto alla precedente disposizione, i registri dovranno contenere anche informazioni riguardanti la quantità dei prodotti e i materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento.

Un novità rilevante riguarda l’esclusione da tale obbligo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.

Una ulteriore modifica si riferisce all’obbligo di conservazione che va ridursi dai cinque anni precedenti ai tre anni.

Gestione rifiuti, cosa può fare il trasportatore

Secondo la nuova previsione, il trasportatore, potrà trasmettere al produttore la quarta copia del FIR (Formulario di identificazione dei rifiuti) tramite la posta PEC. Ovviamente in questo caso al trasportatore spetterà il compito di assicurare la conservazione del documento originale per poi inviarlo in un secondo momento al produttore. Così come per il Registro di carico e scarico, si riduce anche la conservazione dei formulari (da cinque a tre anni). Se i portali istituzionali delle camere di commercio dovessero essere operativi, si potrà procedere anche con l’acquisizione dei FIR tramite l’apposita applicazione in modo da scaricare i format identificativi da un numero univoco.

I rifiuti da manutenzione, pulizia e interventi edili di piccola portata saranno considerati prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il trasporto dei piccoli quantitativi di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito dove si trova l’attività, dovrà essere accompagnato dal DDT (documento di trasporto) con al suo interno le informazioni relative alla tracciabilità del materiale.

Classificazione dei rifiuti e responsabilità

Entro il 31 dicembre del 2020 il Sistema nazionale protezione ambientale (SNPA), dopo approvazione del Ministero dell’Ambiente, adotterà le Linee Guida per aiutare i produttori a classificare i rifiuti.

Le Linee guida pubblicate nel marzo 2020 non riguardano gli operatori ma le agenzie. I produttori dei rifiuti dovranno fornire una attestazione di avvenuto smaltimento per le operazioni  D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare), sottoscritta dal titolare dell’impianto. Dall’1 gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale dovranno essere trattati come rifiuti urbani. Non saranno da considerarsi urbani (ma speciali) i rifiuti prodotti da utenze differenti da quelle presenti nell’allegato L-quinquies.

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