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Deposito temporaneo dei rifiuti: cosa cambia con la conversione in legge del decreto 18/2020 (cd “Cura italia)

Con la conversione in legge del decreto 18/2020 (cd Cura Italia) approvato nel mese di aprile, emerge la possibilità, grazie all’introduzione del nuovo art. 113-bis, del deposito temporaneo dei rifiuti (per non più di 18 mesi) fino a un quantitativo massimo di 60 m³, il doppio di quanto era previsto precedentemente. Di questo 60 m³, i rifiuti pericolosi non potranno superare la soglia di 20 m³.

Nella conversione in legge del “Cura Italia”, viene riformulato l’art. 103 che dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. In questa norma sono da ricomprendere tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Per quanto riguarda invece il Mud (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), la sua presentazione è stata posticipata al 30 giugno 2020. Il Mud, lo ricordiamo, è il versamento annuale di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Sempre entro il 30 giugno 2020, bisognerà presentare i dati relativi all’immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, oltre ai dati sulla raccolta e il riciclaggio degli stessi. Inoltre sarà necessario comunicare i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche trattati nel 2019.

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