Smaltimento Fanghi Autolavaggio
Lo smaltimento dei fanghi da autolavaggio è compreso nelle operazioni che riguardano i rifiuti speciali. Gli scarichi di un autolavaggio, infatti, possono presentare residui inquinanti come sostanze chimiche per lo sgrassamento, oli minerali, parti di vernice, ecc.
Quando una impresa di autolavaggio lavora su una automobile, quest’ultima è obbligata a svolgere l’attività di smaltimento dei fanghi che provengono dalla stessa operazione. Lo smaltimento fanghi autolavaggio comprende i codici CER 070611 (fanghi prodotti sul posto dal trattamento di sostanze pericolose) e 070612 (fanghi differenti).
Le norme vigenti in materia di smaltimento, prevedono l’affidamento da parte dell’impresa di autolavaggio a una ditta specializzata e autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali. Alla ditta specializzata dovranno essere fornite informazioni specifiche in merito al codice CER (il genere di rifiuto da smaltire) e al quantitativo da smaltire.
In tema di gestione di rifiuti, l’accertamento della pericolosità di un rifiuto non richiede necessariamente il ricorso ad attività tecniche, quali il prelevamento di campioni e l’analisi degli stessi. In questi casi il giudice può accertarne la natura sulla base di elementi probatori diversi, basta che sia fornita una motivazione congrua, giuridicamente corretta e logica.
Del resto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili. E questo anche in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate.
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