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Rifiuti speciali: da luglio sono cambiate alcune importanti definizioni sulla gestione dei rifiuti pericolosi.

Le recenti modifiche al Testo Unico Ambientale avvenute per mezzo del Decreto Legge 92/2015, allineano la legislazione italiana a quella europea su alcune definizioni contenute nella pregressa legge.

Dal luglio 2015 infatti sono mutate tre definizioni su voci abbastanza significative del ciclo di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Nello specifico ecco le voci che vengono adeguate:

  • Produttore di rifiuti: la definizione vigente viene ampliata comprendendo anche il soggetto giuridico al quale possa essere attribuita la produzione di rifiuti
  • Raccolta: La nozione di raccolta precisa che il deposito debba essere solo quello preliminare alla raccolta vera e propria
  • Deposito temporaneo rifiuti: l’attuale normativa prevede che questa tipologia di deposito debba necessariamente sorgere nel luogo dove i rifiuti vengono prodotti. La definizione, in diretta correlazione con quella della raccolta, viene ampliata con il seguente passaggio: “deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”.

Con questo ultimo aggiornamento finalmente l’Italia si allinea alla normativa europea in merito al trattamento dei rifiuti speciali. Questo ulteriore passaggio consentirà a qualsiasi impianto di smaltimento rifiuti di ottemperare perfettamente ad ogni indicazione contenuta nella legislazione sia italiana che europea.

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