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Reato Ambientale di inquinamento: nuovo intervento della cassazione

Il reato di inquinamento ambientale dovuto all’illecito smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi viene nuovamente analizzato dalla cassazione. Ecco le novità.

In merito all’articolo 452 bis del Codice Penale, la Corte di Cassazione chiarisce alcuni punti sull’interpretazione della legge sul significato di alcuni termini contenuti nell’articolo 452.

Prima di analizzare riportiamo l’articolo: 

“E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. Delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’ area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. 

La cassazione si è soffermata sui termini di “abusività” di “compromissione” e di “deterioramento” sottolineando per “abusività” una condotta che “…comprende non soltanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”.

Mentre per “compromissione” si intende una “condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente su normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema.

E il deterioramento “…uno squilibrio strutturale caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi”.

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