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La gestione dei rifiuti in relazione alla progettazione e alla gestione delle discariche: Ecco i limiti delle Regioni

Dal punto di vista legislativo, la tutela della materia ambientale è gestita in toto dal governo centrale che ne detiene anche la potestà legislativa. Tuttavia il Testo Unico Ambientale, all’articolo 196, offre qualche possibilità di integrazione alle regioni che possono aggiungere livelli di tutela più elevati rispetto a quelli già contenuti nel TUA.

Nello specifico la regione può implementare “la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione […] di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”. Questa ultima frase ben inquadra i limiti del potere legislativo regionale che deve essere, appunto, limitato a particolari tipi di rifiuto come ad esempio i cosiddetti rifiuti pericolosi.

In ultimo, la regione per potere innalzare i livelli di tutela e considerare valido dal punto di vista legislativo il proprio intervento, deve quanto più “aderire” alla normativa statale. Il TUA infatti prevede di affidare alle regioni il completamento della disciplina in merito a temi quali salute, governo del territorio e valorizzazioni e salvaguardia dei beni ambientali.

Le regioni quindi possono rientrare in questo sistema di legge stabilito dal Testo Unico Ambientale per la progettazione e la gestione delle discariche nonché l’intero ciclo dei rifiuti.

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