• Home
  • Il deposito rifiuti temporaneo: ancora dubbi e perplessità sulla gestione

Il deposito rifiuti temporaneo: ancora dubbi e perplessità sulla gestione

È uno dei processi di gestione rifiuti speciali che risente maggiormente della negligenza e dell’impreparazione dei titolari di azienda ma resta invece un tassello importante nel ciclo produttivo industriale.

 

Nonostante le disposizioni ben chiare dell’articolo 183 comma 1 letto bb del D.Lgs. 152 del 2006 in merito alla definizione di deposito temporaneo di rifiutiluogo nel quale si effettua il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.. –purtroppo ancora molte aziende trascurano questo aspetto nel loro ciclo produttivo.

 

La scorretta gestione del deposito temporaneo è infatti tra le pratiche più diffuse – dopo l’errata compilazione dei registri di carico e scarico – delle aziende e pertanto crea non pochi problemi ai seguenti processi di trasporto e smaltimento rifiuti.

 

Le indicazioni contenute nell’articolo sono precise e lasciano poco spazio all’interpretazione, tant’è che si fa riferimento anche a diverse tipologie di rifiuto con indicazioni strettamente correlate alla gestione degli stessi all’interno del deposito temporaneo. L’articolo infatti pone le seguenti condizioni per il corretto impianto del deposito:

  • I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una della seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi , nel rispetto delle nome che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
  • Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

 

Come dicevamo in precedenza l’articolo è molto preciso ma purtroppo ancora numerose imprese considerano il deposito temporaneo più o meno come una discarica incontrollata oppure un magazzino dove accumulare e stivare roba.

La speranza è che le azioni di controllo degli organi preposti siano sempre più pressanti nel far osservare la legge in modo da allineare l’Italia alle altre nazioni europee.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tag: , , ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *