• Home
  • Gestione rifiuti: è possibile affidare un deposito temporaneo rifiuti a terze parti?

Gestione rifiuti: è possibile affidare un deposito temporaneo rifiuti a terze parti?

In genere il deposito temporaneo rifiuti è appannaggio del produttore, tuttavia spesso ci si rivolge a terzi per la gestione di questa fase della produzione.

Il deposito temporaneo dei rifiuti è disciplinato in deroga dal Testo Unico Ambientale e, sempre secondo il Codice, può essere realizzato solo dai produttori di rifiuti speciali nel rispetto della normativa. Tuttavia gli articoli 208 e 210 offrono la possibilità di affidare ad un soggetto terzo la gestione del deposito temporaneo.

Spesso infatti, per sgravare responsabilità sulla gestione dei rifiuti, i produttori si affidano a terze parti stipulando contratti specifici e delegando di fatto un altro soggetto ad occuparsi del deposito temporaneo. Ma fin dove arriva la responsabilità del produttore una volta affidato l’incarico ad un altro soggetto? La normativa è ben chiara e specifica che l’onere della sussistenza delle condizioni definite dalla legge per l’ammissibilità del deposito temporaneo sia a carico del produttore iniziale dei rifiuti speciali.

Ad oggi però, con il D.Lgs 4/2008, viene abrogato l’articolo 210 del Testo Unico Ambientale creando così una confusione sulla possibilità di affidare o meno a terzi la gestione del deposito temporaneo. Una cosa però resta ed è forse l’unica certezza dell’attuale regime legislativo: la responsabilità per la gestione, la tenuta, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti resta appannaggio del produttore.

Ciò che si spera è che presto venga fatta chiarezza sull’argomento vista la zona grigia creatasi con l’abolizione dell’articolo 210 del Testo Unico Ambientale.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tag: , , ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *