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Bonifiche ambientali per i siti soggetti a contaminazione storica: ecco a chi spetta la bonifica

Con una sentenza di qualche mese fa, il TAR della Toscana ha finalmente fatto chiarezza sulle responsabilità dei soggetti coinvolti nelle pratiche di bonifica di uno o più siti contaminati. La parte ancora irrisolta era quella delle responsabilità per contaminazioni storiche antecedenti al D.Lgs. n. 152/2006. Il TAR ha sancito che anche in precedenza a tale decreto, le bonifiche spettano al soggetto che è stato ritenuto responsabile dell’inquinamento e non al soggetto interessato alla bonifica, qualora si tratti di due soggetti diversi.

Questa sentenza è di fondamentale importanza perché sostanzialmente garantisce che “chi inquina deve pagare”, mentre al soggetto interessato spetta un iter di segnalazione che può essere riassunto nei seguenti punti

  • Comunicazione alla regione, alla provincia e al comune della possibilità che il sito interessato sia contaminato
  • Consegna di un piano di caratterizzazione per stabilire l’entità dell’inquinamento tramite i parametri CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
  • Applicazione delle procedure di cui ai commi 4 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006

Questa sentenza in sostanza non sanziona il comportamento inquinante in sé ma l’assenza di rimozione delle cause che hanno portato alla contaminazione dei siti.

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