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Autorizzazione integrata ambientale: quali sono le sanzioni per scorretta gestione rifiuti?

L’Autorizzazione Integrata Ambientale è ottimamente normata dal Testo Unico Ambientale che ne definisce ogni aspetto procedurale nonché le sanzioni per le aziende che non ottemperano ai requisiti imposti dalla legge. A tal proposito la parte relativa alle sanzioni viene stabilita  dall’articolo 29 del T.U. Ambiente che recita:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza sia relativa alla gestione di rifiuti”.

A questo proposito si è verificato un caso emblematico di un’azienda del livornese che ha visto rigettare il ricorso alla sentenza del tribunale competente, dalla Corte di Cassazione, dato che i rifiuti non erano stati stoccati, come prescritto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, negli appositi spazi destinati alle tipologie di rifiuto prodotte.

Il ricorso faceva leva sul fatto che i rifiuti fossero stati spostati dai Vigili del Fuoco dato che si era sviluppato un incendio nell’azienda. Tuttavia tale motivazione è stata ampiamente smentita sia dal tribunale di Livorno che dalla Suprema Corte che cita testualmente:

“L’assunto del ricorrente, secondo la quale i rifiuti rinvenuti all’atto del controllo sarebbero stati collocati in luogo diverso da quello indicato nell’AIA, risulta palesemente smentito da quanto osservato dal giudice del merito, il quale rileva, in maniera inequivocabile, che l’incendio si era sviluppato proprio sui rifiuti oggetto di controllo, i quali non erano stati trasferiti a fine turno di lavorazione, come invece previsto nell’atto autorizzatorio, nelle apposite baie dedicate.”

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