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Accordo ADR a firma italiana per il trasporto di merci pericolose. Ecco le novità

Novità sul tema ADR – il trasporto di rifiuti pericolosi su strada – che riguarda questa volta l’Italia. Un nuovo accordo per il trasporto del GPL su strada e i contenitori di rifiuto.

È stato firmato a Roma un nuovo accordo multilaterale ADR – l’accordo M308 – che fornisce alcune indicazioni per il trasporto del GPL e dei contenitori cilindrici destinati allo smaltimento. In sintesi il testo mira a semplificare la procedura di controllo delle condizioni interne dei cilindri, esentando dall’ispezione periodica i contenitori saldati secondo la norma EN 1439. Questa indicazione deroga le precedenti disposizioni contenute nell’ADR al punto 6.2.3.5.1.

L’accordo tuttavia si applica esclusivamente a cilindri che contengono GPL a bassissima contaminazione e di alta qualità. Il parametro da rispettare è quello contenuto nella ISO 9162 del 1989 che indica il livello di contaminazione da corrosione per il GPL.

L’accordo resta valido fino al 2022 tra i paesi che lo hanno sottoscritto e se un paese firmatario revoca tale accordo, esso rimarrà comunque sempre valido per i paesi contraenti.

Per completezza riportiamo il testo integrale dell’accordo firmato in Italia:

1) Questo accordo riguarda l’ispezione periodica dei cilindri di acciaio saldati a ricircolo per il trasporto di GPL  di UN 1011, UN 1075, UN 1965, UN 1969 o UN 1978.

 2) In deroga alle disposizioni del 6.2.3.5.1 dell’ADR, al momento dell’ispezione periodica, le bombole di acciaio saldate a GPL fuse secondo la norma EN 1439 o EN 14794 sono esentate dal controllo delle condizioni interne del recipiente a pressione richiesto in 6.2.1.6.1 (b) di ADR.

3) Questo accordo applica solo cilindri con GPL di alta qualità a bassissima contaminazione potenziale. Si ritiene che questo sia soddisfatto, se è stato inserito solo il GPL conforme al livello di contaminazione da corrosione della ISO 9162: 1989.

4) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2022 per il trasporto nei territori delle parti contraenti dell’ADR firmatarie del presente accordo. Se il suddetto decreto viene revocato prima da uno dei firmatari, esso rimarrà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori delle parti contraenti dell’ADR, firmatari del presente accordo, che non l’abbiano revocato.

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