• Home
  • Sistri 2018: novità sul formulario di identificazione dei rifiuti

Sistri 2018: novità sul formulario di identificazione dei rifiuti

Come sappiamo è già in vigore dall’inizio dell’anno la nuova Legge di bilancio 2018, approvata dal Parlamento lo scorso 23 dicembre. Una delle novità principali presenti in questo provvedimento è legata al SISTRI ovvero il sistema di tracciabilità dei rifiuti, quest’ultima viene ancora una volta tenuto in vita, e con esso la possibilità di utilizzare il doppio binario ovvero sia il formato cartaceo che quello informatico. La completa operatività del SISTRI è stata nuovamente prorogata e questa proroga andrà sino alla fine del 2018.

Dobbiamo ricordare che l’obbligo di iscrizione riguarda ed è rivolto prevalentemente ai produttori di rifiuti pericolosi, con più di dieci addetti, nonché anche ad alcune categorie particolari di aziende, come ad esempio la categoria dei trasportatori, a titolo professionale di rifiuti pericolosi, oppure gestori di rifiuti pericolosi ed di quei produttori che ne effettuano lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Inoltre per tutti gli operatori obbligati al SISTRI oppure anche quelli che hannoaderito in modo volontario, ci teniamo a ricordare che, si dovrà procedere fino al 31 dicembre 2018 con gli obblighi informatici di tracciamento, e vale anche  per quelli precedenti di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti come  per il trasporto per esempio, nei registri di carico/scarico. A quanto riportato sopra fanno eccezione  le sanzioni che fanno riferimento  alla mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale, ovvero che sono già operative a partire dal 2015.

Quindi i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno effettuare il versamento del contributo annuale entro il 30 aprile 2018 comunicando a SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite l’accesso alla sezione  gestione azienda che è disponibile proprio sul portale SISTRI.

Per qualsiasi informazione contattaci

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tag: , , ,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *