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Normativa sul sottoprodotto industriale: quale è il confine con i rifiuti speciali?

I residui di produzione hanno una zona ancora non ben definita tra chi li considera rifiuti pericolosi e chi invece sottoprodotti.

Attualmente a definire l’argomento è presente il DM 264 del 2016 che definisce i “criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica
dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Dal punto di vista operativo, il produttore del residuo di produzione può fare leva sull’articolo 184 bis del D.lgs 152 del 2006 che fornisce tutte le indicazioni necessarie per la gestione del residuo al fine di reimmetterlo sul mercato oppure nel ciclo produttivo.

Questa legge cerca di definire criteri oggettivi per aiutare le aziende e i produttori a districarsi in una materia che nel corso degli anni è sempre stata passibile di interpretazioni più o meno arbitrarie e soggettive che hanno creato uno status di confusione che purtroppo ha prodotto molti danni.

La norma però lascia ancora spazio ad interpretazioni, soprattutto  per quanto riguarda il primo articolo, che al comma 2 che parla di “complesso di circostanze” per dimostrare la sussistenza di un sottoprodotto. Ovviamente questa definizione è molto fumosa e lascia purtroppo spazio alle spiegazioni più varie.

Una considerazione particolare invece va portata all’attenzione  per la suddivisione che viene fatta tra prodotto e residuo di produzione. In questo caso la legge è chiara e definisce il prodotto come un qualcosa che viene ottenuto mediante un processo di produzione. Mentre il residuo di produzione è ogni materiale che è non è il risultato finale ma che viene comunque prodotto nel ciclo produttivo e che può essere o non essere considerato come rifiuto.

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