Deposito temporaneo rifiuti speciali: ecco come cambia la normativa
Il deposito temporaneo di rifiuti è attualmente regolamentato dal Decreto legislativo 152 del 2006 che così enuncia:
“il raggruppamento dei rifiuti, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti[…]”
Questa definizione è stata recentemente ampliata dalla legge 125 del 2015 che all’articolo 11, oltre al raggruppamento dei rifiuti, per deposito temporaneo intende altresì “il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento”.
Questa integrazione non intacca il senso originario della Dlgs del 2006 ma suggerisce una interpretazione importante, ovvero che il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve essere correlato alla conseguente attività di trasporto e smaltimento attraverso impianti di trattamento rifiuti idonei.
In aggiunta si definiscono i requisiti per la qualifica di deposito temporaneo che deve soddisfare le seguenti condizioni:
“i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento”.
Tag: deposito temporaneo rifiuti, impianti trattamento rifiuti, rifiuti pericolosi, rifiuti speciali